Utilità
DOCUMENTAZIONE PATENTI
Per ottenere la patente nautica per il comando delle imbarcazioni da diporto (in navigazione entro o oltre le 12 miglia) è necessario aver compiuto 18 anni
RINNOVO
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Domanda in bollo da € 14,62
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3 foto formato tessera
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Certificato medico in bollo da € 14,62 rilasciato dall’ufficio dell’ASL
territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale
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Patente da rinnovare
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Attestazione di versamento di € 1,60 sul C/C 1172 intestato Tesoreria
Provinciale dello Stato di Genova – Causale: Capo X Capitolo: 2385
SMARRIMENTO
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Istanza in duplice copia
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N. 2 foto formato tessera
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Attestazione di versamento di € 1,60 sul C/C 1172 intestato alla Tesoreria
Provinciale dello Stato di Genova – causale: Capo X Capitolo 2385;
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Attestazione di versamento di € 25,00 sul C/C 1172 intestato Tesoreria
Provinciale dello Stato di Genova – causale: Capo XXIII Capitolo 3567;
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Attestazione di denuncia di smarrimento
CAMBIO DI RESIDENZA
Il competente ufficio provvede all’aggiornamento della patente ovvero
invia all’interessato, un talloncino adesivo da apporre sul medesimo
documento
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Istanza in bollo da € 14,62
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Dichiarazione sostitutiva di certificazione di cambio di residenza (art. 46 – D.P.R.
445-2000)
AMMISSIONE AGLI ESAMI
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Istanza in duplice copia, di cui una in bollo da € 14,62
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Attestazione di versamento di € 25,00 sul C/C 1172 intestato alla Tesoreria
Provinciale dello Stato di Genova Causale – Capo XXIII Capitolo 3567
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Copia patente nautica se posseduta
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Copia documento di riconoscimento
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Certificato medico in bollo da € 14,62 rilasciato dall’ufficio ASL
territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale
Rilascio patente – senza esame – a persone munite di qualifica
professionale
Il personale marittimo in possesso di una delle qualifiche professionali, previste
dalla Convenzione IMO-STCW ’78 – Emendamenti 95 – sulla formazione
della gente di mare e munito di libretto di navigazione in regolare corso di
validità (cioè non aver abbandonato la navigazione da oltre 10
anni e avere la visita medica biennale in corso di validità), a norma
dell’art. 33 possono conseguire la patente nautica – senza esame – con
le modalità stabilite dal D.M. 5.7.1994 n. 536, presentando la domanda
di cui all’allegato 10 ed i documenti indicati nell’allegato 11
(lett. D) all’Ufficio marittimo nelle cui matricole della gente di mare
si è iscritti.
PATENTE NAUTICA
La patente nautica per natanti e imbarcazioni da diporto è obbligatoria
nei seguenti casi, in relazione alla navigazione effettivamente svolta:
- Per la condotta di moto d’acqua
- Per la navigazione oltre 6 miglia dalla costa
- Per la navigazione in acque interne o entro 6 miglia dalla costa quando a
bordo dell’unità sia installato un motore con potenza superiore
a 30 Kw (40,8 cv)
Per il comando e la condotta di navi da diporto è necessario il possesso
di patente per nave da diporto
La patente nautica si distingue nelle seguenti categorie ed abilita al comando
o alla direzione nautica delle unità da diporto indicate per le seguenti
categorie:
- CATEGORIA A: comando e condotta di natanti ed imbarcazioni da diporto
- CATEGORIA B: comando di navi da diporto
- CATEGORIA C: direzione nautica natanti ed imbarcazioni da diporto
Data : 12/12/2009