Utilità

DOCUMENTAZIONE PATENTI

Per ottenere la patente nautica per il comando delle imbarcazioni da diporto (in navigazione entro o oltre le 12 miglia) è necessario aver compiuto 18 anni

RINNOVO
• Domanda in bollo da € 14,62
• 3 foto formato tessera
• Certificato medico in bollo da € 14,62 rilasciato dall’ufficio dell’ASL territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale
• Patente da rinnovare
• Attestazione di versamento di € 1,60 sul C/C 1172 intestato Tesoreria Provinciale dello Stato di Genova – Causale: Capo X Capitolo: 2385

SMARRIMENTO
• Istanza in duplice copia
• N. 2 foto formato tessera
• Attestazione di versamento di € 1,60 sul C/C 1172 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Genova – causale: Capo X Capitolo 2385;
• Attestazione di versamento di € 25,00 sul C/C 1172 intestato Tesoreria Provinciale dello Stato di Genova – causale: Capo XXIII Capitolo 3567;
• Attestazione di denuncia di smarrimento

CAMBIO DI RESIDENZA
Il competente ufficio provvede all’aggiornamento della patente ovvero invia all’interessato, un talloncino adesivo da apporre sul medesimo documento
• Istanza in bollo da € 14,62
• Dichiarazione sostitutiva di certificazione di cambio di residenza (art. 46 – D.P.R. 445-2000)

AMMISSIONE AGLI ESAMI
• Istanza in duplice copia, di cui una in bollo da € 14,62
• Attestazione di versamento di € 25,00 sul C/C 1172 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Genova Causale – Capo XXIII Capitolo 3567
• Copia patente nautica se posseduta
• Copia documento di riconoscimento
• Certificato medico in bollo da € 14,62 rilasciato dall’ufficio ASL territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale

Rilascio patente – senza esame – a persone munite di qualifica professionale
Il personale marittimo in possesso di una delle qualifiche professionali, previste dalla Convenzione IMO-STCW ’78 – Emendamenti 95 – sulla formazione della gente di mare e munito di libretto di navigazione in regolare corso di validità (cioè non aver abbandonato la navigazione da oltre 10 anni e avere la visita medica biennale in corso di validità), a norma dell’art. 33 possono conseguire la patente nautica – senza esame – con le modalità stabilite dal D.M. 5.7.1994 n. 536, presentando la domanda di cui all’allegato 10 ed i documenti indicati nell’allegato 11 (lett. D) all’Ufficio marittimo nelle cui matricole della gente di mare si è iscritti.

PATENTE NAUTICA
La patente nautica per natanti e imbarcazioni da diporto è obbligatoria nei seguenti casi, in relazione alla navigazione effettivamente svolta:
- Per la condotta di moto d’acqua
- Per la navigazione oltre 6 miglia dalla costa
- Per la navigazione in acque interne o entro 6 miglia dalla costa quando a bordo dell’unità sia installato un motore con potenza superiore a 30 Kw (40,8 cv)
Per il comando e la condotta di navi da diporto è necessario il possesso di patente per nave da diporto
La patente nautica si distingue nelle seguenti categorie ed abilita al comando o alla direzione nautica delle unità da diporto indicate per le seguenti categorie:
- CATEGORIA A: comando e condotta di natanti ed imbarcazioni da diporto
- CATEGORIA B: comando di navi da diporto
- CATEGORIA C: direzione nautica natanti ed imbarcazioni da diporto



Data : 12/12/2009