Utilità

Norme importanti da leggere e rispettare

Crediamo fare cosa utile ed interessante diffondere la notizia e promemoria di quanto ancora molte Aziende ignorino in materia di obblighi di Diagnosi e certificazione Elettrica e, grazie alla collaborazione della Socità AZ Servizi Sas di Genova, Vi riportiamo la normativa vigente.

Diagnosi e Certificazione Elettrica
Il 23 gennaio 2002 è scattato l’obbligo per tutti i datori di lavoro di richiedere e far eseguire le verifiche periodiche e straordinarie per:

- impianti elettrici di messa a terra;
- installazioni e dispositivi di protezione contro le
scariche atmosferiche;
- impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione.

Novità apportate dal DPR 462/01

La novità rilevante riguarda le verifiche di legge, ed in sostanza, mentre precedentemente al DPR 462/01 era compito dell’Ispesl effettuare la prima verifica, e delle ASL le verifiche periodiche, ed erano quindi loro le responsabilità del non rispetto della periodicità, dal 23 gennaio 2002 è il datore di lavoro che ha l’obbligo di richiedere e far effettuare le verifiche secondo le nuove periodicità.

Periodicità delle verifiche

Il datore di lavoro è obbligato a richiedere la verifica periodica degli impianti elettrici di messa a terra e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche ogni:

- 2 anni per gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche in luoghi con pericolo di esplosione,
gli impianti di terra e gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche a servizio di:
a) Cantieri, cioè luoghi in cui vi siano impianti elettrici temporanei per: lavori di costruzione di nuovi edifici, lavori di riparazione, trasformazione, ampliamento o demolizione di edifici esistenti, lavori di movimento terre, lavori simili (interventi di manutenzione in banchine, costruzione di teleferiche, ecc.)
b) Ambienti a maggior rischio in caso di incendio cioè quelli definiti da CEI 64-8 sez. 751 : attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, locali di spettacolo e trattenimento in genere con un massimo affollamento ipotizzabile superiore a 100 persone,alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili, con oltre 25 posti-letto,scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili, ambienti adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva dei servizi e dei depositi,stazioni sotterranee di ferrovie, di metropolitane e simili, ambienti destinati ai degenti negli ospedali e negli ospizi, ai detenuti nelle carceri ed ai bambini negli asili ed ambienti simili, edifici pregevoli per arte o storia o destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni e comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato, edifici con strutture portanti in legno,ambienti nei quali avviene la lavorazione, il convogliamento, la manipolazione o il deposito di materiali combustibili, e/o materiali esplosivi, fluidi combustibili/infiammabili, polveri combustibili/infiammabili con modalità tali da non consentire loro il contatto con l'aria ambiente a temperature uguali o superiori a quella d'infiammabilità, quando la classe del compartimento antincendio considerato è pari o superiore a 30. Gli ambienti nei quali avviene la lavorazione, il convogliamento, la manipolazione o il deposito di materiali esplosivi, fluidi infiammabili, polveri infiammabili con modalità tali da consentire loro il contatto con l'aria ambiente a temperature uguali o superiori a quella d'infiammabilità, sono classificabili come "Luoghi con pericolo di esplosione", e dunque soggetti alle relative verifiche di impianto a cadenza biennale (v. nota precedente).
c) Locali adibiti ad uso medico, cioè destinati a scopi diagnostici, terapeutici, chirurgici, di sorveglianza o di riabilitazione, inclusi i trattamenti estetici.
• 5 anni per tutti gli altri casi.

Obbligo di richiesta delle verifiche
Le verifiche degli impianti oggetto del DPR 462/01 possono essere effettuate da ORGANISMI ABILITATI dal Ministero delle Attività Produttive, sulla base della normativa tecnica europea UNI CEI, o in alternativa da Asl/Arpa. Non sono valide quindi, ai fini del DPR 462/01, le verifiche effettuate da professionisti o imprese installatrici.

Inosservanza al DPR 462/01 e sanzioni:

Considerato che l’obbligo di richiedere e far eseguire le verifiche periodiche di legge è a carico del datore di lavoro, la mancata effettuazione delle verifiche di legge è una inosservanza che viene contestata al datore di lavoro da parte di Ispesl, NAS, Ispettorato del Lavoro, ecc. in fase di attività di vigilanza.
Il datore di lavoro pertanto deve essere in possesso del verbale di verifica rilasciato dall’Organismo di Ispezione per poterlo esibire in occasione di controlli da parte degli Enti preposti.

Sanzioni:

Le sanzioni previste in caso di mancata ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal DPR 462/01 sono:
- Arresto sino a tre mesi o ammenda da € 258,23 a € 1.032,91, in caso di applicabilità dell’art. 9 comma 2 del DPR 462/01. Tali sanzioni sono state aumentate sino a € 10.000 dal D.LS.81/08
- Arresto da tre a sei mesi o ammenda da € 1.549,37 a € 4.131,66, in caso di applicabilità dell’art. 32, 35 del ex DLgs 626/94.

Tali sanzioni, essendo di carattere penale, si applicano a tutte le persone dell’azienda responsabili penalmente (per es. tutti i soci delle s.n.c., tutti i soci accomandatari delle s.a.s. e l’amministratore delle s.r.l.).



Data : 14/06/2015